Statuto - Nuovo Sito APEC

PROMUOVERE, DIFFONDERE E SOSTENERE L'AFFERMAZIONE
DEI REALI VALORI DELLO SPORT E DELL'IDEALE OLIMPICO
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Statuto

CHI SIAMO
Statuto dell' APEC, Associazione Nazionale Pensionati CONI
(con modifiche approvate nel corso dell’Assemblea Straordinaria svoltasi a Roma l’11 marzo 2021)
ART. 1 – COSTITUZIONE
1.1  L'Associazione Nazionale Pensionati C.O.N.I. (APEC), con sede in Roma, è stata costituita il 16 maggio 1974. Dell'Associazione possono far parte, in qualità di Soci, tutti i dipendenti e collaboratori del C.O.N.I., di Sport e Salute, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli EPS, delle Associazioni Benemerite in quiescenza o in servizio, che godono o che abbiano comunque diritto a trattamento previdenziale di qualsiasi tipo, in forma diretta o indiretta. L'Associazione è riconosciuta dal C.O.N.I., quale Associazione Benemerita, con deliberazione del Consiglio Nazionale n. 818 del 15 dicembre 1995 e con deliberazione della Giunta Nazionale n. 538 del 23 luglio 2002.  
1.2  L'APEC è retta da norme statutarie e regolamentari e dalle disposizioni del Codice Civile, in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, ispirate al principio democratico di partecipazione di uomini e donne in condizioni di uguaglianza e pari opportunità, nonché in armonia con lo Statuto del C.O.N.I., con i principi fondamentali e con le deliberazioni e gli indirizzi del C.O.N.I. stesso.
1.3 Nell'ambito dell'ordinamento sportivo l'Associazione gode di autonomia tecnico-scientifica, organizzativa e di gestione sotto la vigilanza del C.O.N.I.
ART. 2  FINALITÀ
2.1  L'Associazione ha durata illimitata, è apolitica, senza fini di lucro e si propone:
2.1.a  di tenere uniti tutti i Soci che hanno vissuto o vivono in comunità di intenti e di operosità la vita e le vicende del C.O.N.I, di Sport e Salute,  delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli EPS e delle AB.
2.1.b di promuovere, diffondere e sostenere, d'intesa con il C.O.N.I., con Sport e Salute, con le Federazioni Sportive Nazionali, con le Discipline Sportive Associate, con gli EPS e con le Associazioni Benemerite l'affermazione dei reali valori dello Sport e l'ideale Olimpico anche con iniziative culturali, manifestazioni e convegni, nonché attivando ogni altra azione finalizzata al recupero ed alla conservazione della memoria dello sport italiano.  
2.1.c di offrire al C.O.N.I., a Sport e Salute, alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate, agli EPS ed alle altre Associazioni Benemerite la piena collaborazione, allo scopo di contribuire ad assicurare e facilitare l'efficiente continuità dell'attività sportiva nazionale, mettendo a disposizione l'esperienza e le capacità dei propri associati, operando in campo organizzativo, tecnico, amministrativo e promozionale mantenendo vivi i vincoli sociali di solidarietà e volontariato sportivo.  
2.1.d di favorire tutte le possibili iniziative di ordine morale, culturale e soprattutto sportivo, non trascurando quelle di carattere turistico e sociale in genere, a favore dei Soci.  
2.1.e di tutelare ed assistere, particolarmente in campo previdenziale, gli interessi dei Soci per quanto attiene al loro trattamento di quiescenza e previdenza.  
2.1.f di prestare, secondo le proprie disponibilità, assistenza materiale ai Soci che versino in condizioni di particolare indigenza.  
2.1.g  di contribuire alla esatta applicazione, in base alle norme vigenti, delle forme previdenziali di base ed integrative a favore del Personale del C.O.N.I., di Sport e Salute, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli EPS e  delle AB.  
2.1.h  L'APEC svolge la sua attività di carattere culturale e di promozione in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del C.I.O., delle Federazioni Internazionali riconosciute dal C.I.O., delle
Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva e delle AB.
2.1.i  L’APEC può attivare rapporti di collaborazione con altre associazioni aventi le medesime finalità statutarie e senza fini di lucro, nell’esclusivo interesse dei propri soci,  con approvazione da parte del Consiglio Direttivo.
ART. 3  SOCI
3.1  Per far parte dell'Associazione i soggetti di cui all'art. 1 devono presentare domanda, con l'impegno a versare annualmente la quota sociale nella misura e con le modalità che il Consiglio Direttivo stabilirà con propria deliberazione.  
3.2  I Soci, nel rispetto di quanto sancito dal presente articolo, possono concorrere  se in possesso dei prescritti requisiti  alle cariche elettive sociali e partecipare all'attività ufficiale dell'Associazione. I Soci sono tenuti ad osservare lo Statuto ed i Regolamenti dell'APEC, nonché le deliberazioni e decisioni dei suoi Organi adottate nel rispetto delle singole sfere di competenza e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e deliberazioni sociali. I Soci sono tenuti all'osservanza del Codice di comportamento sportivo del C.O.N.I.
3.3   I Soci si distinguono in:
3.3.a   Soci effettivi
3.3.b   Soci aggregati
3.4  Sono Soci effettivi gli ex dipendenti del C.O.N.I., della C.O.N.I. Servizi S.p.A., di Sport e Salute, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli EPS e delle AB che si trovano in quiescenza o ancora in servizio.
3.5   Sono Soci aggregati coloro che non trovandosi nelle condizioni di cui al precedente punto 3.4  sono presentati da almeno un Socio effettivo e dichiarano espressamente di accogliere e rispettare i principi istitutivi dell’APEC. L’accoglimento della loro richiesta di adesione è vincolata dalla deliberazione non appellabile del Consiglio Direttivo.
I Soci aggregati, iscritti in apposito albo, sono ammessi a partecipare alle attività dell’APEC, fatta eccezione per quelle esclusivamente riservate ai Soci effettivi, sono soggetti al pagamento della quota sociale stabilita dal C.D., non hanno diritto di voto, non possono essere portatori di deleghe e non possono accedere alle cariche sociali, salvo le possibili eccezioni previste dall’art. 21.2 dello Statuto per i revisori dei conti e per gli organi di giustizia.
3.6  La qualità di Socio si perde:
3.6.a  per dimissioni, da presentare a mezzo lettera o tramite email;
3.6.b  per mancato pagamento della quota sociale al 31 marzo di ogni anno;
3.6.c   per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
3.6.d  per radiazione, determinata da gravi infrazioni all'ordinamento sociale o per azioni contrarie alla legge, comminata dal Collegio dei Probiviri o dal Giudice Unico, con sentenza definitiva;
3.6.e  è sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo suindicato.  Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata;
3.6.f  in caso di cessazione di appartenenza all'APEC, a qualsiasi titolo, il Socio non può pretendere la restituzione delle quote pagate;
3.6.g   su proposta del Consiglio Direttivo, il Presidente uscente può essere eletto dall'Assemblea a Presidente Onorario.
ART. 4  ORGANI STATUTARI
4.1  Sono organi dell'Associazione:  
4.1.a  L'Assemblea nazionale
4.1.b  I I Presidente
4.1.c  Il Consiglio Direttivo
4.1.d  Il Collegio dei Revisori dei Conti
4.1.e  Il Procuratore sociale
4.1.f  Il Giudice Unico
4.1.g  Il Collegio dei Probiviri
ART. 5  ASSEMBLEA NAZIONALE
5.1  L'Assemblea è l'organo sovrano deliberativo e di indirizzo dell'APEC.
5.2  E' indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente dell'APEC., salvo i casi espressamente previsti dal presente Statuto, mediante avviso di convocazione affisso nell'albo e trasmesso per posta ordinaria e/o per posta elettronica agli aventi diritto almeno 30 giorni prima della data stabilita. Detto avviso deve contenere data, ora, luogo ed ordine del giorno dell'Assemblea medesima.
5.3  A detto avviso deve essere accluso l'elenco degli aventi diritto al voto.
5.4  L’Assemblea:
5.4.a  E’ composta dai Soci aventi diritto al voto, ciascuno dei quali puo’ essere portatore di deleghe nel seguente numero: 1 delega fino a 100 Soci aventi diritto al voto, 2 deleghe fino a 200 Soci, 3 deleghe fino a 400 Soci, 4 deleghe fino a 500 Soci, 5 deleghe oltre i 500 soci aventi diritto al voto.
5.4.b   Le deleghe possono essere rilasciate solo a Soci Effettivi.
5.4.c  I membri del Consiglio Direttivo ed i candidati a cariche elettive non possono essere portatori di deleghe.
5.5  L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
5.6  L'Assemblea ordinaria:
5.6.a  elegge ogni quattro anni, in corrispondenza con il ciclo olimpico, con votazioni separate, il Presidente, i componenti il Consiglio Direttivo, il Presidente e i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, i membri del Collegio del Probiviri,
5.6.b vota annualmente, entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale, il Bilancio consuntivo.
5.6.c  delibera sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.
5.6.d l'Assemblea elettiva ordinaria viene svolta entro il 15 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici estivi.
5.7  L'Assemblea straordinaria:
5.7.a elegge, con votazioni separate e successive, nelle ipotesi previste dal presente Statuto di vacanze verificatesi prima della fine del quadriennio del mandato, il Presidente, l'intero Consiglio Direttivo, ovvero singoli membri di esso o del Collegio dei Revisori dei Conti o del Collegio dei Probiviri venuti a mancare per qualsivoglia motivo.
5.7.b delibera sulle proposte di modifica dello Statuto, da sottoporre alla Giunta Nazionale del C.O.N.I..
5.7.c  delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno
5.7.d  l'Assemblea, per acclamazione, elegge il Presidente Onorario;
5.7.e  delibera sullo scioglimento dell'Associazione.
ART. 6  CONVOCAZIONE ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA
6.1 L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente ogni anno entro il mese di aprile. L'avviso di convocazione dell'Assemblea Elettiva dovrà essere inviato almeno 30 giorni prima e dovrà indicare il giorno e l'ora di prima e seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.
6.2 In ogni Assemblea, sia essa ordinaria o straordinaria, è preclusa la presenza a chi non sia in regola con le quote associative, o a chi stia scontando una sanzione di squalifica o di inibizione.
ART. 7  CONVOCAZIONE ASSEMBLEA NAZIONALE STRAORDINARIA
7.1  L'Assemblea, compresa quella relativa alle modifiche statutarie, deve essere convocata e celebrata in seduta straordinaria a seguito di richiesta scritta e motivata avanzata dalla metà più uno dei Soci aventi diritto a voto o a seguito di richiesta della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, entro 90 giorni dall'evento che le ha dato causa.
7.2  L'avviso di convocazione dell'Assemblea straordinaria dovrà essere inviato almeno 30 giorni prima della data di effettuazione.
ART. 8  PRESIDENZA ASSEMBLEA
8.1  L'Assemblea elegge un proprio Presidente, un Vice Presidente ed il Segretario per lo svolgimento dei lavori e per la stesura del verbale. Elegge una commissione di tre scrutatori. Qualora si tratti di Assemblea elettiva gli scrutatori verranno scelti tra i Soci non candidati alle cariche sociali.
ART. 9  VALIDITÀ ASSEMBLEA
9.1 L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente e/o rappresentata la metà dei Soci aventi diritto a voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti e/o rappresentati. Nelle sole Assemblee elettive, in seconda convocazione, è necessaria la presenza di 1/5 degli aventi diritto a voto, presenti e/o rappresentati per delega.
9.2  Il Presidente ed i componenti degli Organi statutari non hanno diritto di voto per l'approvazione dei bilanci e nei casi in cui possa esistere conflitto di interessi tra il Socio e l'Associazione.
9.3  Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della metà più uno dei voti presenti o rappresentati in Assemblea, eccezion fatta per quei casi per i quali il presente Statuto richiede maggioranze diverse.
9.4  Per la elezione alle cariche sociali è obbligatoria la votazione segreta.
9.5  Negli altri casi,  salvo diverso avviso dell'Assemblea o del Presidente dell'Assemblea,  si vota per appello nominale o per alzata di mano e controprova.
ART. 10  IL PRESIDENTE
10.1  Il Presidente viene eletto dall'Assemblea con la maggioranza assoluta dei voti anche in caso di ballottaggio ed ha la rappresentanza legale dell'Associazione.  
10.2   Egli inoltre:
10.2.a ha la firma sociale che può delegare per atto pubblico ad altri dirigenti dell'Associazione;  10.2.b  convoca e presiede il Consiglio Direttivo previa formulazione dell'ordine del giorno;  
10.2.c convoca, salvo i casi espressamente previsti, l'Assemblea;
10.2.d  indica le linee programmatiche delle varie attività;
10.2.e   predispone di intesa con il Consiglio Direttivo le relazioni sulle attività dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea.
10.3 Può concedere la grazia ove risulti scontata almeno la metà della pena e, nei casi di radiazione, non prima che siano decorsi almeno 5 anni dall'adozione della sanzione definitiva. 10.4 In caso di impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente Vicario.
10.5 In caso di impedimento definitivo si ha la decadenza immediata del Consiglio Direttivo con conseguente ordinaria amministrazione affidata al Vice Presidente Vicario, che deve provvedere a convocare e celebrare, entro 90 giorni dall'evento che le ha dato causa, l'Assemblea straordinaria elettiva.
10.6 In caso di dimissioni del Presidente si ha la decadenza del Consiglio Direttivo, cui spetta l'ordinaria amministrazione, unitamente al Presidente dimissionario, sino alla convocazione e celebrazione dell'Assemblea nei termini di cui sopra.
10.7  In caso di dichiarata impossibilità da parte del Presidente dimissionario, allo stesso subentrerà nella prorogatio, unitamente al Consiglio Direttivo, il Vice Presidente Vicario.
ART. 11  CONSIGLIO DIRETTIVO
11.1   Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente dell'Associazione.
11.2  Il Consiglio Direttivo è composto da 8 membri eletti dall'Assemblea, oltre al Presidente. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge  tra i suoi membri, due Vice Presidenti, uno dei quali vicario, scelto in relazione all'età anagrafica, ed il Segretario. La carica di componente del Consiglio Direttivo è volontaristica e la relativa attività, in qualsiasi forma, è esercitata a titolo gratuito. Ai componenti il Consiglio Direttivo possono essere rimborsate le spese documentate, preventivamente autorizzate dal Presidente o deliberate dal Consiglio Direttivo stesso, sostenute nell’interesse dell’Associazione e per lo svolgimento dell’attività istituzionale.
11.3 Il Consiglio Direttivo unitamente al Presidente, è responsabile della gestione dell'Associazione.
11.4 Le vacanze che dovessero verificarsi tra i componenti il Consiglio Direttivo, a qualsiasi titolo, nel corso del quadriennio, purché non superiori a cinque componenti, possono essere integrate con i primi dei non eletti a condizione che abbiano riportato almeno la metà dei suffragi attribuiti all'ultimo eletto.
11.5. Nel caso in cui quest'ultima ipotesi non possa realizzarsi deve essere prevista la copertura dei posti vacanti con nuove elezioni che, ove non sia compromessa la funzionalità dell'organo, potranno effettuarsi in occasione della prima Assemblea utile. Nell'ipotesi in cui invece sia compromessa la funzionalità dell'organo, dovrà essere obbligatoriamente celebrata un'Assemblea straordinaria entro 90 giorni dall'evento che ha compromesso detta funzionalità.  
11.6   Il Consiglio delibera la convocazione delle Assemblee e comunica al C.O.N.I. ed agli altri Enti interessati i risultati delle elezioni alle cariche sociali.
11.7   Il Consiglio Direttivo viene convocato almeno 4 volte all'anno e comunque ogni volta che il Presidente ne ravvisi la necessità o la convocazione venga richiesta da almeno la metà più uno dei Consiglieri. In caso di necessità, il Consiglio può avere luogo anche in audiovideo-conferenza o da remoto, purchè le relative decisioni siano espressamente documentate.
11.8   Il Consiglio ha il compito di dare esecuzione agli indirizzi stabiliti dall'Assemblea e di deliberare in ordine a quanto rientra negli scopi e nelle finalità dell'Associazione.
11.9  Il Consiglio designa o nomina a seconda dei casi, scegliendole tra i Soci, le persone che dovranno rappresentare la categoria dei Pensionati in seno ad Organi e Commissioni nell'ambito del C.O.N.I., di Sport e Salute, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e di altri organi di carattere sportivo e/o previdenziale.  
11.10 Il Consiglio può nominare nelle sedi periferiche del C.O.N.I. Fiduciari Periferici dell'Associazione con il compito di collegamento tra la Sede Centrale ed i Soci non residenti a Roma. Il Fiduciario Periferico del Nord sarà il riferimento per i Soci residenti in Piemonte, Val d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, il Fiduciario Periferico del Centro sarà il riferimento per i Soci residenti in Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Sardegna, il Fiduciario Periferico del Sud sarà il riferimento per i Soci residenti in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.
11.11 Il Consiglio Direttivo approva il bilancio di previsione e delibera il bilancio consuntivo da sottoporre a votazione assembleare.
11.12 E' di competenza del Consiglio la determinazione dell'ammontare della quota associativa annuale e delle modalità di riscossione. La quota associativa deve intendersi riferita all’anno solare.
11.13 Il Consiglio emana e modifica i regolamenti sociali: nomina la Commissione Verifica Poteri. Nelle Assemblee elettive i componenti la Commissione Verifica Poteri non possono essere scelti tra i candidati alle cariche sociali.
11.14 Il Consiglio provvede a concedere l'amnistia e l'indulto, previa deliberazione che ne stabilisca i termini.
11.15 Il quorum costitutivo per la validità delle riunioni del Consiglio è dato dalla presenza di n.5 componenti; il quorum deliberativo è dato dal voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
11.16 Il Consiglio Direttivo decade:
11.16.a per mancata approvazione del Bilancio Consuntivo da parte dell'Assemblea. In tale circostanza restano in prorogatio per l'ordinaria amministrazione sia il Presidente che il Consiglio Direttivo decaduti sino alla celebrazione dell'Assemblea straordinaria, nei termini di cui all'art 10. 11.16.b Per dimissioni ritenute contemporanee, in quanto presentate in un lasso di tempo inferiore a sette giorni, della metà più uno dei suoi componenti; in questo caso decade anche il Presidente cui spetta l'ordinaria amministrazione sino all'Assemblea da convocarsi nei termini di cui all'art. 10. 11.16.c Le dimissioni che originano la decadenza degli organi sono da considerarsi irrevocabili.
11.16.d Per impedimento definitivo del Presidente; si procede ai sensi dell'art. 10.
11.16.e Per dimissioni del Presidente; si procede ai sensi dell'art. 10.
11.17 La decadenza del Consiglio Direttivo non si estende né al Collegio dei Revisori dei Conti né al Collegio dei Probiviri né al Giudice Unico e né al Procuratore Sociale.
ART. 12  COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
12.1  Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da un Presidente e da un supplente eletti separatamente dagli altri membri, da n. 2 membri effettivi e n. 2 supplenti eletti dall'Assemblea. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti possono essere scelti anche fra non tesserati o tra i soci aggregati.
12.1a  Dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
12.2   II Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti deve essere iscritto all'Albo dei Dottori e dei Ragionieri Commercialisti o al Registro dei Revisori Contabili. In caso di impedimento definitivo, il Presidente del Collegio viene sostituito dal primo dei non eletti.
12.3   Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno ogni 3 mesi per l'espletamento dei suoi compiti e delibera a maggioranza assoluta.
12.3.a  Il quorum costitutivo per la validità delle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti è dato dalla presenza della maggioranza dei membri; il quorum deliberativo è dato dal voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
12.4  Il Collegio dei Revisori dei Conti effettua:
12.4.a i riscontri necessari sulla gestione amministrativa e sui documenti contabili accertandone altresì la regolarità;
12.4.b  esamina i bilanci preventivi e consuntivi dell'Associazione redigendone apposita relazione da sottoporre al Consiglio Direttivo.
12.5 Il Collegio dei Revisori dei Conti assolve il proprio mandato secondo le disposizioni di legge. Nei casi di riscontro di gravi irregolarità il Collegio, all'unanimità, può richiedere al Presidente dell'Associazione la convocazione di un'Assemblea straordinaria, da effettuarsi entro 45 giorni dalla richiesta.
12.6 Il Collegio redige un processo verbale per ogni sua riunione che viene trascritto in apposito registro e sottoscritto dagli interessati.
12.7 Per le sostituzioni e le decadenze nell'ambito del Collegio dei Revisori dei Conti, si applicano le disposizioni del Codice Civile.
12.8 Il Presidente e i membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere invitati a tutte le Assemblee e riunioni del Consiglio Direttivo.
ART. 13 IL PROCURATORE SOCIALE
13.1 Il Procuratore Sociale ed il suo eventuale sostituto sono nominati dal Consiglio, su proposta del Presidente. Il mandato ha durata quadriennale ed è rinnovabile. Il Procuratore Sociale ed il suo eventuale sostituto possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati e devono essere in possesso di specifica professionalità in materie giuridiche.
13.2 A tale ufficio sono attribuite le funzioni inquirenti e requirenti davanti al Giudice Unico.
13.3 In particolare, il Procuratore Sociale, su denuncia degli interessati, o d'ufficio, qualora sia venuto a conoscenza di violazioni disciplinari, compie indagini preliminari a conclusione delle quali:
a) formula il capo d'imputazione con il conseguente esercizio dell'azione disciplinare, oppure  
b) provvede all'archiviazione in caso di manifesta infondatezza della notizia di violazione o per l'inidoneità degli elementi raccolti a sostenere l'accusa in giudizio.
13.4 Il Procuratore Sociale, inoltre, può ricorrere al Collegio dei Probiviri, avverso le decisioni del Giudice Unico.
ART. 14  IL GIUDICE UNICO
14.1  II Consiglio Direttivo dell'Associazione provvede alla nomina di un Giudice Unico titolare e di un supplente, per un quadriennio, scegliendolo tra i Soci. Il mandato è rinnovabile. Il mandato non può essere revocato se non per giusta causa.
14.1a Il Giudice Unico ed il supplente possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati, e devono essere in possesso di specifica professionalità in materie giuridiche.
14.2  Il Giudice Unico ha funzione giudicante di primo grado per tutte le infrazioni commesse dai Soci.
14.3 Il potere di denuncia delle infrazioni compete al Consiglio Direttivo, agli altri Organi associativi e ai Soci.
14.4 Le decisioni del Giudice Unico devono essere emesse nel termine massimo di 90 giorni dall'inizio del procedimento.
14.5 I provvedimenti adottati dal Giudice Unico vanno notificati per iscritto al Presidente dell'Associazione che ha l'obbligo di renderne edotti per iscritto, con lettera raccomandata, entro 10 giorni dal ricevimento del provvedimento, coloro che sono incorsi nelle sanzioni disciplinari.
14.6  Agli interessati è concessa la facoltà di ricorrere in appello al Collegio dei Probiviri entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica del provvedimento. Il ricorso, formulato per iscritto, indirizzato al Collegio dei Probiviri, dovrà essere trasmesso alla sede dell'Associazione, con lettera raccomandata.  
14.7  Gli interessati possono richiedere di essere ascoltati dal Giudice Unico.
ART. 15  COLLEGIO DEI PROBIVIRI
15.1 Il Collegio dei Probiviri è composto da n. 3 membri effettivi e n. 1 supplente eletti dall'Assemblea.
15.1.a  Dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
15.1.b  Il mandato è rinnovabile per non più di una volta. Il mandato non può essere revocato se non per   giusta causa.
15.2  I membri del Collegio dei Probiviri possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati, e devono essere in possesso di specifica professionalità in materie giuridiche.
15.3 Il Collegio dei Probiviri elegge nel suo seno un Presidente ed un Segretario al quale è demandata la conservazione degli atti del Collegio stesso.
15.4   Per la validità delle riunioni del Collegio è richiesta la presenza di 3 membri; per la validità delle deliberazioni è sufficiente la maggioranza relativa.
15.5  Le decisioni del Collegio devono essere emesse nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del gravame.
15.6  Il Collegio decide in via definitiva ed inappellabile su tutti i ricorsi avverso le decisioni di primo grado.
15.6a  La decisione adottata va notificata al Presidente dell'Associazione il quale entro 10 giorni dal ricevimento dovrà renderne edotto il ricorrente tramite lettera raccomandata.
15.7 Alla sostituzione ed integrazione dei membri del Collegio dei Probiviri si procede nella parte straordinaria della prima Assemblea utile.
15.8 Al Collegio dei Probiviri è attribuito l'istituto della revisione e della riabilitazione. La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna. E' concessa quando siano trascorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta in altro modo ed il sanzionato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta.
15.9 I Componenti gli Organi di Giustizia non possono far parte dei Collegi Arbitrali istituiti nell'ambito dell'Associazione.
15.10 I Giudici sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non  possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione. I Giudici non possono avere alcun tipo di rapporto economico con i soci sottoposti alla propria giurisdizione.  
15.11 Sono punibili coloro che, anche se non più soci, per i fatti commessi in costanza di associati si rendono responsabili della violazione dello statuto, delle norme sociali o di altra disposizione loro applicabile.
15.12 Le norme che precedono si estendono, per quanto compatibili, alla Procura sociale.
ART. 16  CLAUSOLA COMPROMISSORIA  COLLEGIO ARBITRALE
16.1 I provvedimenti adottati dagli Organi dell'APEC hanno piena e definitiva efficacia nell'ambito dell'ordinamento associativo nei confronti di tutti i soggetti dell'APEC.
16.2  I Soci si impegnano a non adire altri Organi che non siano quelli sociali per la risoluzione di controversie connesse all'attività espletata nell'ambito dell'Associazione.
16.3 Il Consiglio Direttivo, per particolari e giustificati motivi. può concedere deroghe a quanto disposto dal precedente comma. Il diniego di autorizzazione deve essere, in ogni caso, adeguatamente motivato.
16.3.a Il Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di deroga, è comunque tenuto ad esprimersi sulla stessa, dandone tempestiva comunicazione all'interessato. Decorso inutilmente detto termine la deroga si presume concessa.
16.4 L'inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi ed ai successivi, comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari sino alla radiazione.
16.5 I Soci dell'Associazione esplicitamente riconoscono ed accettano di rimettere a un giudizio arbitrale la risoluzione di ogni e qualsiasi controversia originata dall'attività associativa che dovessero tra loro insorgere, per qualsivoglia fatto o causa, che non rientri nella normale competenza degli Organi di Disciplina.
16.6  Il Collegio Arbitrale è costituito dal suo Presidente e da due membri: questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente dei Probiviri.
16.7  In difetto di accordo, la nomina del Presidente è demandata al Presidente del Collegio dei Probiviri che dovrà provvedere, inoltre, alla designazione dell'arbitro di parte qualora questa non vi abbia provveduto nel termine assegnato. Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e con le procedure stabilite dal Regolamento di Giustizia.
16.8 ll lodo deve essere emesso entro 60 giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione deve essere depositato entro 10 giorni dalla sua sottoscrizione da parte degli Arbitri, presso la Segreteria dell'Associazione che ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti.
ART. 17  SANZIONI DISCIPLINARI
17.1  Al Socio che arreca pregiudizio all'Associazione, sono applicabili i seguenti provvedimenti disciplinari:
17.1.a   la censura:
17.1.b   la sospensione;
17.1.c   la radiazione.
ART. 18  IL SEGRETARIO
18.1 Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo ambito. Coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle delibere del Consiglio ed è preposto alla conservazione dei libri sociali e della documentazione relativa alle attività dell'Associazione. Partecipa nella qualità alle riunioni dell'Assemblea nazionale, del Consiglio Direttivo e ne redige i verbali.
ART. 19  CARICHE SOCIALI  
19.1  Tutte le cariche sociali hanno la durata di quattro anni in corrispondenza con il ciclo olimpico.  
19.2  I componenti i vari organi statutari sono rieleggibili, salvo i casi statutariamente previsti.
19.3  Sono eleggibili alle cariche sociali coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
19.3.a  cittadinanza italiana e maggiore età;
19.3.b  non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;  
19.3.c non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive, complessivamente superiori ad un anno da parte della stessa APEC., Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva o Organismi sportivi internazionali riconosciuti e del CONI.
19.3.d  non avere in essere controversie giudiziarie contro il C.O.N.I., le Federazioni Sportive Nazionali,   le Discipline Sportive Associate o contro altri organismi riconosciuti dal C.O.N.I. stesso.
19.4  È ineleggibile chiunque abbia subito una sanzione a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA; è ineleggibile chiunque abbia come fonte primaria o prevalente di reddito una attività commerciale direttamente collegata alla gestione dell'Associazione.
19.5  Possono candidarsi alle cariche sociali i soci effettivi regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento della quota sociale riferita ai due anni precedenti l’Assemblea Elettiva. I dipendenti ancora in servizio, anche se tesserati come soci effettivi, non possono candidarsi nel Consiglio Direttivo dell’Associazione.
19.6  La mancanza iniziale accertata dopo l'elezione o il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui ai punti precedenti comporta l'immediata decadenza dalla carica.
ART. 20  INCOMPATIBILITÀ
20.1 Tipologia incompatibilità:
20.1.a Tutte le cariche sociali sono incompatibili tra loro.
20.1.b Le cariche di Presidente e di membro del Consiglio Direttivo sono incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal C.O.N.I.
20.2  Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o l'altra delle cariche assunte entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si ha l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente.
20.3   Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in una situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati.
20.3.a  Qualora il conflitto d'interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.
ART. 21  CANDIDATURE
21.1 Coloro che intendono essere eletti o rieletti come membri degli Organi statutari dell'Associazione devono presentare la propria candidatura per iscritto almeno 20 giorni prima della data prestabilita per l'effettuazione dell'Assemblea, depositandola presso il Segretario che provvederà a renderla pubblica mediante affissione all'albo, almeno 10 giorni prima della celebrazione dell'assemblea.
21.2 I candidati devono essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione delle candidature, salvo le possibili eccezioni riguardanti i Revisori dei Conti ed i componenti degli organi di giustizia che possono essere scelti anche fra non tesserati e tra i soci aggregati.
21.3  Non può essere presentata candidatura per più di una carica associativa.
21.4 Avverso la presentazione di candidatura a qualsiasi carica associativa è ammesso ricorso scritto entro tre giorni dalla pubblicazione mediante affissione all'albo dell'Associazione e notizia sul proprio sito internet, da presentarsi al Giudice Unico tramite il deposito dello stesso presso la sede dell'Associazione. Il Giudice Unico deciderà in merito entro i due giorni successivi e ne darà immediata notizia in merito tramite affissione all'albo dell'Associazione e notizia sul sito internet sociale.
ART. 22  PATRIMONIO
22.1  Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
22.1.a   dalle quote sociali
22.1.b  dagli eventuali contributi e gettiti, a qualsiasi titolo realizzati, previa accettazione dal Consiglio Direttivo.
ART. 23  ESERCIZIO FINANZIARIO
23.1  L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
23.2  Il conto consuntivo annuale deve essere deliberato dal Consiglio Direttivo entro 40 giorni dall'inizio dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.
23.3  Nei termini impartiti dal C.O.N.I. dovrà essere trasmesso allo stesso il Conto Consuntivo annuale, approvato dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea Nazionale corredato con la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e del Presidente dell'Associazione nel rispetto delle disposizioni di legge.
23.4  Il Conto Consuntivo annuale e le relative relazioni dovranno essere pubblicate sul sito sociale ed affisse all'albo presso la sede dell'Associazione a disposizione dei Soci.
ART. 24  MODIFICHE STATUTARIE
24.1   Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, devono essere presentate al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno dei soci aventi diritto a voto.
24.2   Il Consiglio, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 giorni l'Assemblea straordinaria, che dovrà tenersi entro i successivi 30 giorni.
24.3   Il Consiglio Direttivo può indire, su propria iniziativa, l'Assemblea suddetta per esaminare e deliberare gli emendamenti che ritenga opportuno sottoporre ad essa.
24.4   Il Consiglio, nell'indire l'Assemblea sia su propria iniziativa che su richiesta dei Soci, deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le proposte di modifica.
24.5  Per l'approvazione delle stesse sono necessari almeno i 2/3 dei voti di cui dispongono i partecipanti dell'Assemblea.
ART. 25  SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
25.1  L'Assemblea straordinaria, appositamente convocata su richiesta scritta e motivata di almeno i 4/5 degli aventi diritto al voto, può deliberare lo scioglimento dell'Associazione solo con il voto favorevole di almeno i 4/5 dei Soci aventi diritto a voto. Non sono ammesse deleghe.
25.2   Lo stesso quorum è richiesto per la valida costituzione dell'Assemblea sia in prima che in seconda convocazione.
25.3   Con identica maggioranza, verrà nominato il liquidatore determinandone i poteri e verrà stabilita la destinazione del patrimonio residuo, che potrà essere attribuito al CONI, a Sport e Salute o ad altra organizzazione senza fini di lucro di attività sociale e di pubblica utilità.
ART. 26  ENTRATA IN VIGORE
26.1  Il presente Statuto entrerà in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte del C.O.N.I.


ORARIO DI SEGRETERIA:  
il lunedì, il martedì ed il mercoledì dalla ore 9,30 alle 12.00
IBAN IT36S0569603215000005808X81

Foro Italico
Largo Lauro De Bosis 15, 00135 Roma
email: pensionaticoni@alice.it
tel. 06.3272.3228 -   06-3272.3229
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