Statuto - Nuovo Sito APEC

PROMUOVERE, DIFFONDERE E SOSTENERE L'AFFERMAZIONE
DEI REALI VALORI DELLO SPORT E DELL'IDEALE OLIMPICO
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Statuto

CHI SIAMO
Statuto dell' APEC, Associazione Nazionale Pensionati CONI
(testo approvato dall'Assemblea Straordinaria del 26 marzo 2024 e ratificato dalla Giunta Nazionale del CONI il 17 maggio 2024)

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ART. 1 - COSTITUZIONE
1.1    L'Associazione  Nazionale  Pensionati  C.O.N.I.  (APEC),  con  sede  in  Roma,  è  stata costituita  il  16  maggio  1974.  Dell'Associazione  possono  far  parte,  in  qualità  di  Soci,  tutti  i dipendenti   e   collaboratori   del   C.O.N.I.,   di   Sport   e   Salute,   delle   Federazioni   Sportive Nazionali,  delle  Discipline  Sportive  Associate,  degli  EPS,  delle  Associazioni  Benemerite  in quiescenza  o  in  servizio,  che  godono  o  che  abbiano  comunque  diritto  a  trattamento previdenziale di qualsiasi tipo, in forma diretta o indiretta. L'Associazione è riconosciuta dal C.O.N.I.,  quale  Associazione  Benemerita,  con  deliberazione  del  Consiglio  Nazionale  n.  818 del 15 dicembre 1995 e con deliberazione della Giunta Nazionale n. 538 del 23 luglio 2002.
1.2    L'APEC  è  retta  da  norme  statutarie  e  regolamentari  e  dalle  disposizioni  del  Codice Civile, in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, ispirate al principio democratico  di  partecipazione  di  uomini  e  donne  in  condizioni  di  uguaglianza  e  pari opportunità, nonché in armonia con lo Statuto del C.O.N.I., con i principi fondamentali e con le deliberazioni e gli indirizzi del C.O.N.I. stesso.
1.3     Nell'ambito   dell'ordinamento   sportivo   l'Associazione   gode   di   autonomia   tecnico­ scientifica, organizzativa e di gestione sotto la vigilanza del C.O.N.I.

ART. 2 FINALITÀ
2.1  L'Associazione ha durata illimitata, è apolitica, senza fini di lucro e si propone:
2.1. a  di  tenere  uniti  tutti  i  Soci  che  hanno  vissuto  o  vivono  in  comunità  di  intenti  e  di operosità  la  vita  e  le  vicende  del  C.O.N.I,  di  Sport  e  Salute,  delle  Federazioni  Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli EPS e delle AB.
2.1 .b  di  promuovere,  diffondere  e  sostenere,  d'intesa  con  il  C.O.N.I.,  con  Sport  e  Salute, con  le  Federazioni  Sportive  Nazionali,  con  ie  Discipline  Sportive  Associate,  con  gli  EPS  e con le Associazioni Benemerite l'affermazione dei reali valori dello Sport e l'ideale Olimpico anche  con  iniziative  culturali,  manifestazioni e convegni, nonché attivando ogni altra azione finalizzata al recupero ed alla conservazione della memoria dello sport italiano.
2.1. c di  offrire  al  C.O.N.I.,  a  Sport  e  Salute,  alle  Federazioni  Sportive  Nazionali,  alle Discipline  Sportive  Associate,  agli  EPS  ed  alle  altre  Associazioni  Benemerite  la  piena collaborazione,  allo  scopo  di  contribuire  ad  assicurare  e  facilitare  l'efficiente  continuità dell'attività  sportiva  nazionale,  mettendo  a  disposizione  l'esperienza  e  le  capacità  dei  propri associati,   operando   in   campo   organizzativo,   tecnico,   amministrativo   e   promozionale mantenendo vivi i vincoli sociali di solidarietà e volontariato sportivo.
2.1. d di favorire tutte le possibili iniziative di ordine morale, culturale e soprattutto sportivo, non trascurando quelle di carattere turistico e sociale in genere, a favore dei Soci.
2.1. e di tutelare ed assistere, particolarmente in campo previdenziale, gli interessi dei Soci per quanto attiene al loro trattamento di quiescenza e previdenza.
2.1. f  di  prestare,  secondo  le  proprie  disponibilità,  assistenza  materiale  ai  Soci  che  versino in condizioni di particolare indigenza.
2.1. g  di  contribuire  alla  esatta  applicazione,  in  base  alle  norme  vigenti,  delle  forme previdenziali  di  base  ed  integrative  a  favore  del  Personale  del  C.O.N.I.,  di  Sport  e  Salute, delie Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli EPS e delle AB. APEC - Associazione Nazionale Pensionati CONI
2.1. h L'APEC svolge la sua attività di carattere culturale e di promozione in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del C.I.O., delle Federazioni Internazionali riconosciute dal C.I.O., delle
Federazioni   Sportive   Nazionali,   delle   Discipline   Sportive   Associate   e   degli   Enti   di Promozione Sportiva e delle AB.
2.1.1  L’APEC  può  attivare  rapporti  di  collaborazione  con  altre  associazioni  aventi  le medesime finalità statutarie e senza fini di lucro, nell’esclusivo interesse dei propri soci, con approvazione da parte del Consiglio Direttivo.

ART. 3 SOCI
3.1   Per far parte  dell'Associazione  i soggetti di cui all'art. 1 devono presentare domanda, con l'impegno a versare annualmente la quota sociale nella misura e con le modalità che il Consiglio Direttivo stabilirà con propria deliberazione.
3.2    I  Soci,  nel  rispetto  di  quanto  sancito  dal  presente  articolo,  possono  concorrere  se  in possesso  dei  prescritti  requisiti  alle  cariche  elettive  sociali  e  partecipare  all'attività  ufficiale dell'Associazione.  I  Soci  sono  tenuti  ad  osservare  lo  Statuto  ed  i  Regolamenti  dell'APEC, nonché  le  deliberazioni  e  decisioni  dei  suoi  Organi adottate nel rispetto  delle  singole  sfere di  competenza  e  ad  adempiere  agli  obblighi  di  carattere  economico  secondo  le  norme  e deliberazioni sociali. I Soci sono tenuti all'osservanza del Codice di comportamento sportivo del C.O.N.I.
3.3  I Soci si distinguono in:
3.3. a Soci effettivi
3.3. b Soci aggregati
3.4   Sono Soci effettivi gli ex dipendenti del C.O.N.I., della C.O.N.I. Servizi S.p.A., di Sport e Salute, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli EPS e delle AB che si trovano in quiescenza o ancora in servizio.
3.5     Sono  Soci  aggregati  coloro  che  non  trovandosi  nelle  condizioni  di  cui  al  precedente punto 3.4 presentano la domanda essendo inseriti nel nucleo familiare di un socio effettivo o hanno un rapporto di parentela o di affinità con il socio stesso e dichiarano espressamente di accogliere  e  rispettare  i  principi  istitutivi  dell’APEC.  L’accoglimento  della  loro  richiesta  di adesione è vincolata dalla deliberazione non appellabile del Consiglio Direttivo. I Soci aggregati, iscritti in apposito albo, sono ammessi a partecipare alle attività dell’APEC, fatta   eccezione   per  quelle   esclusivamente   riservate   ai   Soci   effettivi,   sono   soggetti   al pagamento  della  quota  sociale  stabilita  dal  C.D.,  non  hanno  diritto  di  voto,  non  possono essere  portatori  di  deleghe  e  non  possono  accedere  alle  cariche  sociali,  salvo  le  possibili eccezioni  previste dalì’art.  21.2  dello  Statuto  per  i  revisori  dei  conti  e  per  gli  organi  di giustizia.
3.6  La qualità di Socio si perde:
3.6. a per dimissioni, da presentare a mezzo lettera o tramite email;
3.6. b per  mancato pagamento delia quota sociale relativa al rinnovo entro il 1 febbraio di ogni anno, salvo coloro che usufruiscono della trattenuta mensile da parte di Sport e Salute;
3.6. c  per  decadenza  a  qualsiasi  titolo  dalla  carica  o  per  perdita  della  qualifica  che  ha determinato il tesseramento;
3.6. d  per  radiazione,  determinata  da  gravi  infrazioni  all’ordinamento  sociale  o  per  azioni contrarie alla legge, comminata dal Collegio dei Probiviri o dal Giudice Unico, con sentenza definitiva;
3.6. e è sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni  per  quanti  si  siano  sottratti  volontariamente  con  dimissioni  o  mancato  rinnovo  del tesseramento  alle  sanzioni  irrogate  nei  loro  confronti.  A  tal  fine  da  parte  della  Segreteria sarà  emessa  apposita  attestazione  a  far  data  dalla  quale  decorre  il  periodo  suindicato.  Il tesseramento   dei   soggetti   di   cui   al   comma   precedente   è   comunque   subordinato   alla esecuzione della sanzione irrogata;
3.6. f  in  caso  di  cessazione  di  appartenenza  all'APEC,  a  qualsiasi  titolo,  il  Socio  non  può pretendere la restituzione delle quote pagate;
3.6. g   su   proposta   del   Consiglio   Direttivo,   il   Presidente   uscente   può   essere   eletto dall'Assemblea a Presidente Onorario.

ART. 4 ORGANI STATUTARI
4.1 Sono organi dell'Associazione:
4.1. a L'Assemblea nazionale
4.1. b 11 Presidente
4.1. c II Consiglio Direttivo
4.1. d II Collegio dei Revisori dei Conti
4.1. e II Procuratore sociale
4.1. f II Giudice Unico
4.1 .g II Collegio dei Probiviri

ART. 5 ASSEMBLEA NAZIONALE
5.1  L'Assemblea è l'organo sovrano deliberativo e di indirizzo dell'APEC.
5.2   E' indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente dell'APEC., salvo i casi espressamente   previsti   dal   presente   Statuto,   mediante   avviso   di   convocazione   affisso nell'albo e trasmesso per posta ordinaria e/o per posta elettronica agli aventi diritto almeno 30 giorni prima della data stabilita. Detto avviso deve contenere data, ora, luogo ed ordine del giorno del ('Assemblea medesima.
5.3  A detto avviso deve essere accluso l'elenco degli aventi diritto al voto.
5.4  L’Assemblea:
5.4. a E’ composta dai Soci aventi diritto al voto, ciascuno dei quali può essere portatore di deleghe nel seguente numero: 1 delega fino a 100 Soci aventi diritto al voto, 2 deleghe fino a 200 Soci, 3 deleghe fino a 400 Soci, 4 deleghe fino a 500 Soci, 5 deleghe oltre i 500 soci aventi diritto al voto.
5.4. b Le deleghe possono essere rilasciate solo a Soci Effettivi.
5.4. c l membri del Consiglio Direttivo ed i candidati a cariche elettive non possono essere portatori di deleghe.
5.5  L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
5.6  L'Assemblea ordinaria:
5.6.  a  elegge  ogni  quattro  anni,  in  corrispondenza  con  il  ciclo  olimpico,  con  votazioni separate,  il  Presidente,  i  componenti  il  Consiglio  Direttivo,  il  Presidente  e  i  membri  del Collegio dei Revisori dei Conti, i membri del Collegio del Probiviri,
5.6. b  vota  annualmente,  entro  il  30  aprile  dell'anno  successivo  alla  chiusura  dell'esercizio sociale, il Bilancio consuntivo.
5.6. c delibera sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.
5.6. d l'Assemblea elettiva ordinaria viene svolta entro il 15 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici estivi.
5.7  L'Assemblea straordinaria:
5.7. a elegge, con votazioni separate e successive, nelle ipotesi previste dal presente Statuto di  vacanze  verificatesi  prima  della  fine  del  quadriennio  del  mandato,  il  Presidente,  l'intero Consiglio Direttivo, ovvero singoli membri di esso o del Collegio dei Revisori dei Conti o del Collegio dei Probiviri venuti a mancare per qualsivoglia motivo.
5.7. b delibera sulle proposte di modifica dello Statuto, da sottoporre alla Giunta Nazionale del C.O.N.I..
5.7. c delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno
5.7. d l'Assemblea, per acclamazione, elegge il Presidente Onorario;
5.7. e delibera sullo scioglimento dell'Associazione.

ART. 6 CONVOCAZIONE ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA
6.1  L'Assemblea  ordinaria  viene  convocata  dal  Presidente  ogni  anno  entro  aprile.  L'avviso di convocazione dell'Assemblea Elettiva dovrà essere inviato almeno 30 giorni prima e dovrà indicare il giorno e l'ora di prima e seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.
6.2  In ogni Assemblea, sia essa ordinaria o straordinaria, è preclusa la presenza a chi non sia in regola con le quote associative, o a chi stia scontando una sanzione di squalifica o di inibizione.

ART. 7 CONVOCAZIONE ASSEMBLEA NAZIONALE STRAORDINARIA
7.1   L'Assemblea, compresa quella relativa alle modifiche statutarie, deve essere convocata e  celebrata  in  seduta  straordinaria  a  seguito  di  richiesta  scritta  e  motivata  avanzata  dalla metà più uno dei Soci aventi diritto a voto o a seguito di richiesta della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, entro 90 giorni dall'evento che le ha dato causa.
7.2   L'avviso  di  convocazione  dell'Assemblea  straordinaria  dovrà  essere  inviato  almeno  30 giorni prima della data di effettuazione.

ART. 8 PRESIDENZA ASSEMBLEA
8.1   L'Assemblea  elegge  un proprio Presidente, un Vice Presidente ed  il Segretario per lo svolgimento dei lavori e per la stesura del verbale. Elegge una commissione di tre scrutatori. Qualora  si  tratti  di  Assemblea  elettiva  gli  scrutatori  verranno  scelti  tra  i  Soci  non  candidati alle cariche sociali.

ART. 9 VALIDITÀ ASSEMBLEA
9.1  L'Assemblea  è  validamente  costituita,  in  prima  convocazione,  quando  sia  presente  e/o rappresentata la metà dei Soci aventi diritto a voto e, in seconda convocazione, qualunque sia  il  numero  dei  presenti  e/o  rappresentati.  Nelle  sole  Assemblee  elettive,  in  seconda convocazione,  è  necessaria  la  presenza  di  1/5  degli  aventi  diritto  a  voto,  presenti  e/o rappresentati per delega.
9.2     II  Presidente  ed  i  componenti  degii  Organi  statutari  non  hanno  diritto  di  voto  per l'approvazione dei bilanci e nei casi in cui possa esistere conflitto di interessi tra il Socio e l'Associazione.
9.3   Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della metà più uno dei voti presenti o  rappresentati  in  Assemblea,  eccezion  fatta  per  quei  casi  per  i  quali  il  presente  Statuto richiede maggioranze diverse.
9.4  Per la elezione alle cariche sociali è obbligatoria la votazione segreta.
9.5   Negli altri casi, salvo diverso avviso dell'Assemblea o del Presidente dell'Assemblea, si vota per appello nominale o per alzata di mano e controprova.

ART. 10 IL PRESIDENTE
10.1   II Presidente viene eletto dall'Assemblea con la maggioranza assoluta dei voti anche in caso di ballottaggio ed ha la rappresentanza legale deH'Associazione.
10.2   Egli inoltre:
10.2.  a   ha   la   firma   sociale   che   può   delegare   per   atto   pubblico   ad   altri   dirigenti dell’Associazione;
10.2. b convoca e presiede il Consiglio Direttivo previa formulazione dell'ordine del giorno;
10.2. C convoca, salvo i casi espressamente previsti, ('Assemblea;
10.2. d indica le linee programmatiche delle varie attività;
10.2.   e   predispone   di   intesa   con   il   Consiglio   Direttivo   le   relazioni   sulle   attività deH'Associazione da sottoporre all'Assemblea.
10.3  Può concedere la grazia ove risulti scontata almeno la metà della pena e, nei casi di radiazione,   non   prima   che   siano   decorsi   almeno   5   anni   dall'adozione   della   sanzione definitiva.  10.4  In  caso  di  impedimento  temporaneo,  il  Presidente  è  sostituito  dal  Vice Presidente Vicario.
10.5  In caso di impedimento definitivo si ha la decadenza immediata del Consiglio Direttivo con  conseguente  ordinaria  amministrazione  affidata  al  Vice  Presidente  Vicario,  che  deve provvedere  a  convocare  e  celebrare,  entro  90  giorni  dall'evento  che  le  ha  dato  causa, l'Assemblea straordinaria elettiva.
10.6   In  caso  di  dimissioni  del  Presidente  si  ha  la  decadenza  del  Consiglio  Direttivo,  cui spetta   l'ordinaria   amministrazione,   unitamente   al   Presidente   dimissionario,   sino   alla convocazione e celebrazione dell’Assemblea nei termini di cui sopra.
10.7   In caso di dichiarata impossibilità da parte del Presidente dimissionario, allo stesso subentrerà nella prorogatio, unitamente al Consiglio Direttivo, il Vice Presidente Vicario.

ART. 11 CONSIGLIO DIRETTIVO
11.1   II Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente dell'Associazione.
11.2  II Consiglio Direttivo è composto da 8 membri eletti daH'Assemblea, oltre al Presidente. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, due Vice Presidenti, uno  dei  quali  vicario,  scelto  in  relazione  all'età  anagrafica,  ed  il  Segretario.  La  carica  di componente del Consiglio Direttivo è volontaristica e la relativa attività, in qualsiasi forma, è esercitata a titolo gratuito. Ai componenti il Consiglio Direttivo possono essere rimborsate le spese  documentate,  preventivamente  autorizzate  dal  Presidente  o  deliberate  dal  Consiglio Direttivo  stesso,  sostenute  nell’interesse  dell'Associazione  e  per  lo  svolgimento  dell'attività istituzionale.
11.3     II   Consiglio   Direttivo   unitamente   al   Presidente,   è   responsabile   della   gestione dell'Associazione.
11.4  Le vacanze che dovessero verificarsi tra i componenti il Consiglio Direttivo, a qualsiasi titolo, nel corso del quadriennio, purché non superiori a cinque componenti, possono essere integrate  con  i  primi  dei  non  eletti  a  condizione  che  abbiano  riportato  almeno  la  metà  dei suffragi attribuiti all’ultimo eletto.
11.5.  Nel  caso  in  cui  quest'ultima  ipotesi  non  possa  realizzarsi  deve  essere  prevista  la copertura dei posti vacanti con nuove elezioni che, ove non sia compromessa la funzionalità dell'organo, potranno effettuarsi in occasione della prima Assemblea utile. Nell'ipotesi in cui invece   sia   compromessa   la   funzionalità   dell'organo,   dovrà   essere   obbligatoriamente celebrata Un'Assemblea straordinaria entro 90 giorni dall'evento che ha compromesso detta funzionalità.
11.6    II Consiglio delibera la convocazione delle Assemblee e comunica al C.O.N.I. ed agli altri Enti interessati i risultati delle elezioni alle cariche sociali.
11.7    II Consiglio Direttivo viene convocato almeno 4 volte all'anno e comunque ogni volta che  il  Presidente  ne  ravvisi  la  necessità  o  la  convocazione  venga  richiesta  da  almeno  la metà  più  uno  dei  Consiglieri.  In  caso  di  necessità,  il  Consiglio  può  avere  luogo  anche  in audiovideo-conferenza   o   da   remoto,   purché   le   relative   decisioni   siano   espressamente documentate.
11.8    II Consiglio ha il compito di dare esecuzione agli indirizzi stabiliti dall'Assemblea e di deliberare in ordine a quanto rientra negli scopi e nelle finalità dell'Associazione.
11.9   II Consiglio designa o nomina a seconda dei casi, scegliendole tra i Soci, le persone che  dovranno  rappresentare  la  categoria  dei  Pensionati  in  seno  ad  Organi  e  Commissioni nell'ambito  del  C.O.N.I.,  di  Sport  e  Salute,  delle  Federazioni  Sportive  Nazionali,  delle Discipline Sportive Associate e di altri organi di carattere sportivo e/o previdenziale.
11.10 II Consiglio può nominare nelle sedi periferiche del C.O.N.I. Fiduciari Periferici dell'Associazione con il compito di collegamento tra la Sede Centrale ed i Soci non residenti a Roma. Il Fiduciario Periferico del Nord sarà il riferimento per i Soci residenti in Piemonte, Val d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, il Fiduciario Periferico del Centro sarà il riferimento per i Soci residenti in Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Sardegna, il Fiduciario Periferico del Sud sarà il riferimento per i Soci residenti in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.
11.11  II Consiglio Direttivo approva il bilancio di previsione e delibera il bilancio consuntivo da sottoporre a votazione assembleare.
11.12 E' di competenza del Consiglio la determinazione dell'ammontare della quota associativa annuale e delle modalità di riscossione. La quota associativa deve intendersi riferita all’anno solare.
11.13 II Consiglio emana e modifica i regolamenti sociali: nomina la Commissione Verifica Poteri. Nelle Assemblee elettive i componenti la Commissione Verifica Poteri non possono essere scelti tra i candidati alle cariche sociali.
11.14  II  Consiglio  provvede  a  concedere  l'amnistia  e  l'indulto,  previa  deliberazione  che  ne stabilisca i termini.
11.15 II quorum costitutivo per la validità delle riunioni del Consiglio è dato dalla presenza di n.5 componenti; il quorum deliberativo è dato dal voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
11.16 II Consiglio Direttivo decade:
11.16. a per mancata approvazione del Bilancio Consuntivo da parte delPAssemblea. In tale circostanza  restano  in  prorogatio  per  l'ordinaria  amministrazione  sia  il  Presidente  che  il Consiglio  Direttivo  decaduti  sino  alia  celebrazione  dell'Assemblea  straordinaria,  nei  termini di cui all'art  10. 11.16.b  Per dimissioni ritenute contemporanee, in  quanto  presentate in  un lasso  di  tempo  inferiore  a  sette  giorni,  della  metà  più  uno  dei  suoi  componenti;  in  questo caso  decade  anche  il  Presidente  cui  spetta  l'ordinaria  amministrazione  sino  all'Assemblea da convocarsi nei termini di cui all'art. 10.11.16.c Le dimissioni che originano la decadenza degli organi sono da considerarsi irrevocabili.
11.16. d Per impedimento definitivo del Presidente; si procede ai sensi dell'art. 10.
11.16. e Per dimissioni del Presidente; si procede ai sensi deH'art. 10.
11.17  La decadenza del Consiglio Direttivo non si estende né al Collegio dei Revisori dei Conti né al Collegio dei Probiviri né al Giudice Unico e né al Procuratore Sociale.

ART. 12 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
12.1   II Collegio dei Revisori dei Conti è composto da un Presidente e da un supplente eletti separatamente   dagli   altri   membri,   da   n.   2   membri   effettivi   e   n.   2   supplenti   eletti dall'Assemblea.  I  componenti  del  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti  possono  essere  scelti anche fra non tesserati o tra i soci aggregati.
12.1a  Dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
12.2    11 Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti deve essere iscritto all'Albo dei Dottori e dei Ragionieri Commercialisti o al Registro dei Revisori Contabili. In caso di impedimento definitivo, il Presidente del Collegio viene sostituito dal primo dei non eletti.
12.3    II Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno ogni 3 mesi per l'espletamento dei suoi compiti e delibera a maggioranza assoluta.
12.3. a II quorum costitutivo per la validità delle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti è dato  dalla  presenza  della  maggioranza  dei  membri;  il  quorum  deliberativo  è  dato  dal  voto favorevole  della  maggioranza  assoluta  dei  presenti.  In  caso  di  parità  prevale  il  voto  di  chi presiede la riunione.
12.4  II Collegio dei Revisori dei Conti effettua:
12.4.  a   i   riscontri   necessari   sulla   gestione   amministrativa   e   sui   documenti   contabili accertandone altresì la regolarità;
12.4.  b  esamina  i  bilanci  preventivi  e  consuntivi  dell'Associazione  redigendone  apposita relazione da sottoporre al Consiglio Direttivo.
12.5  II Collegio dei Revisori dei Conti assolve il proprio mandato secondo le disposizioni di legge.  Nei  casi  di  riscontro  di  gravi  irregolarità  il  Collegio,  ail'unanimità,  può  richiedere  al Presidente  dell'Associazione  la  convocazione  di  Un’Assemblea  straordinaria,  da  effettuarsi entro 45 giorni dalla richiesta.
12.6   II  Collegio  redige  un  processo  verbale  per  ogni  sua  riunione  che  viene  trascritto  in apposito registro e sottoscritto dagli interessati.
12.7   Per  le  sostituzioni  e  le  decadenze  nell'ambito  del  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti,  si applicano le disposizioni del Codice Civile.
12.8   II  Presidente  e  i  membri  effettivi  del  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti  devono  essere invitati a tutte le Assemblee e riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 13 IL PROCURATORE SOCIALE
13.1   II  Procuratore  Sociale  ed  il  suo  eventuale  sostituto  sono  nominati  dal  Consiglio,  su proposta del Presidente. Il mandato ha durata quadriennale ed è rinnovabile. Il Procuratore Sociale ed il suo eventuale sostituto possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati e devono essere in possesso di specifica professionalità in materie giuridiche.
13.2 A tale ufficio sono attribuite le funzioni inquirenti e requirenti davanti al Giudice Unico.
13.3  In particolare, il Procuratore Sociale, su denuncia degli interessati, o d'ufficio, qualora sia  venuto  a  conoscenza  di  violazioni  disciplinari,  compie  indagini  preliminari  a  conclusione delle quali:
a)    formula   il  capo   d'imputazione   con  il  conseguente  esercizio  dell'azione  disciplinare, oppure
b)  provvede  all'archiviazione  in  caso  di  manifesta  infondatezza  della  notizia  di  violazione  o per l'inidoneità degli elementi raccolti a sostenere l'accusa in giudizio.
13.4 II Procuratore Sociale, inoltre, può ricorrere al Collegio dei Probiviri, avverso le decisioni del Giudice Unico.

ART. 14 IL GIUDICE UNICO
14.1   II  Consiglio  Direttivo  dell'Associazione  provvede  alla  nomina  di  un  Giudice  Unico titolare  e  di  un  supplente,  per  un  quadriennio,  scegliendolo  tra  i  Soci.  Il  mandato  è rinnovabile. Il mandato non può essere revocato se non per giusta causa.
14.1 a II Giudice Unico ed il supplente possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati, e devono essere in possesso di specifica professionalità in materie giuridiche.
14.2   II Giudice Unico ha funzione giudicante di primo grado per tutte le infrazioni commesse dai Soci.
14.3   li  potere  di  denuncia  delle  infrazioni  compete  al  Consiglio  Direttivo,  agli  altri  Organi associativi e ai Soci.
14.4 Le decisioni del Giudice Unico devono essere emesse nel termine massimo di 90 giorni dall'inizio del procedimento.
14.5   I  provvedimenti  adottati  dal  Giudice  Unico  vanno  notificati  per  iscritto  al  Presidente dell'Associazione  che  ha  l'obbligo  di  renderne  edotti  per  iscritto,  con  lettera  raccomandata,
entro  10  giorni  dal  ricevimento  del  provvedimento,  coloro  che  sono  incorsi  nelle  sanzioni disciplinari.
14.6    Agli  interessati  è  concessa  la facoltà di ricorrere  in appello  al Collegio dei Probiviri entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica del provvedimento. Il ricorso, formulato per   iscritto,   indirizzato   al   Collegio   dei   Probiviri,   dovrà   essere   trasmesso   alla   sede dell'Associazione, con lettera raccomandata.
14.7  Gli interessati possono richiedere di essere ascoltati dal Giudice Unico.

ART. 15 COLLEGIO DEI PROBIVIRI
15.1   II  Collegio  dei  Probiviri  è  composto  da  n.  3  membri  effettivi  e  n.  1  supplente  eletti dall'Assemblea.
15.1.a Dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
15.2     I membri del Collegio dei Probiviri possono essere scelti anche tra soggetti non
tesserati, in tal caso questi devono essere in possesso di specifica professionalità in materie giuridiche.
15.3  II Collegio dei Probiviri elegge nel suo seno un Presidente ed un Segretario al quale è demandata la conservazione degli atti del Collegio stesso.
15.4     Per la validità delle riunioni del Collegio è richiesta la presenza di 3 membri; per la validità delle deliberazioni è sufficiente la maggioranza relativa.
15.5   Le decisioni del Collegio devono essere emesse nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del gravame.
15.6    II Collegio decide in via definitiva ed inappellabile su tutti i ricorsi avverso le decisioni di primo grado.
15.6a  La  decisione  adottata  va  notificata  al  Presidente  dell'Associazione  il  quale  entro  10 giorni dal ricevimento dovrà renderne edotto il ricorrente tramite lettera raccomandata.
15.7  Alla sostituzione ed integrazione dei membri del Collegio dei Probiviri si procede nella parte straordinaria della prima Assemblea utile.
15.8   Al  Collegio  dei  Probiviri  è  attribuito  l'istituto  della  revisione  e  della  riabilitazione.  La riabilitazione   estingue   le   sanzioni   accessorie   ed   ogni   altro   effetto   della   condanna.   E' concessa  quando  siano  trascorsi  tre  anni  dal  giorno  in  cui  la  pena  principale  sia  stata eseguita o si sia estinta in altro modo ed il sanzionato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta.
15.9   I Componenti gli Organi di Giustizia non possono far parte dei Collegi Arbitrali istituiti nell'ambito dell'Associazione.
15.10 I Giudici sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione. I Giudici non possono avere alcun tipo di rapporto economico con i soci sottoposti alla propria giurisdizione.
15.11 Sono punibili coloro che, anche se non più soci, per i fatti commessi in costanza di associati si rendono responsabili della violazione dello statuto, delle norme sociali o di altra disposizione loro applicabile.
15.12   Le norme che precedono si estendono, per quanto compatibili, alla Procura sociale.

ART. 16 CLAUSOLA COMPROMISSORIA COLLEGIO ARBITRALE
16.1   I  provvedimenti  adottati  dagli  Organi  dell'APEC  hanno  piena  e  definitiva  efficacia nell'ambito dell'ordinamento associativo nei confronti di tutti i soggetti dell'APEC.
16.2    I  Soci  si  impegnano  a  non  adire  altri  Organi  che  non  siano  quelli  sociali  per  la risoluzione di controversie connesse all'attività espletata nell'ambito dell'Associazione.
16.3   II  Consiglio  Direttivo,  per  particolari  e  giustificati  motivi,  può  concedere  deroghe  a quanto  disposto  dal  precedente  comma.  Il  diniego  di  autorizzazione  deve  essere,  in  ogni caso, adeguatamente motivato.
16.3.a  II  Consiglio  Direttivo,  entro  30  giorni  dal  ricevimento  della  richiesta  di  deroga,  è comunque    tenuto    ad    esprimersi    sulla    stessa,    dandone    tempestiva    comunicazione all'interessato. Decorso inutilmente detto termine la deroga si presume concessa.
16.4  L'inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi ed ai successivi, comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari sino alla radiazione.
16.5   I  Soci  dell'Associazione  esplicitamente  riconoscono  ed  accettano  di  rimettere  a  un giudizio   arbitrale   la   risoluzione   di   ogni   e   qualsiasi   controversia   originata   dall'attività associativa che dovessero tra loro insorgere, per qualsivoglia fatto o causa, che non rientri nella normale competenza degli Organi di Disciplina.
16.6    II  Collegio  Arbitrale  è  costituito  dal  suo  Presidente  e  da  due  membri:  questi  ultimi, nominati  uno  da  ciascuna  delle  parti,  provvedono  alla  designazione  del  Presidente  dei Probiviri.
16.7   In difetto di accordo, la nomina del Presidente è demandata al Presidente del Collegio dei  Probiviri  che  dovrà  provvedere,  inoltre,  alla  designazione  dell'arbitro  di  parte  qualora questa   non   vi   abbia   provveduto   nel   termine   assegnato.   Gli   arbitri,   perché   così espressamente     convenuto     ed     accettato,     giudicano     quali     amichevoli     compositori inappellabilmente e con le procedure stabilite dal Regolamento di Giustizia.
16.8    II  lodo  deve  essere  emesso  entro  60  giorni  dalla  nomina  del  Presidente  e  per l'esecuzione  deve  essere  depositato  entro  10  giorni  dalla  sua  sottoscrizione  da  parte  degli Arbitri,  presso  la  Segreteria  dell'Associazione  che  ne  dovrà  dare  tempestiva  comunicazione alle parti.

ART. 17 SANZIONI DISCIPLINARI
17.1    Al   Socio   che   arreca   pregiudizio   all'Associazione,   sono   applicabili   i   seguenti provvedimenti disciplinari:
17.1.a la censura:
17.1. b la sospensione;
17.1. C la radiazione.

ART. 18 IL SEGRETARIO
18.1  II  Segretario  è  eletto  dal  Consiglio  Direttivo  nel  suo  ambito.  Coadiuva  il  Presidente nell'esecuzione delie delibere del Consiglio ed è preposto alla conservazione dei libri sociali e  della  documentazione  relativa  alle  attività  dell'Associazione.  Partecipa  nella  qualità  alle riunioni dell'Assemblea nazionale, del Consiglio Direttivo e ne redige i verbali.

ART. 19 CARICHE SOCIALI
19.1 Tutte le cariche sociali hanno la durata di quattro anni in corrispondenza con il ciclo olimpico.
19.2  I componenti i vari organi statutari sono rieleggibili, salvo i casi statutariamente previsti.
19.3  Sono eleggibili alle cariche sociali coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
19.3.a  cittadinanza italiana e maggiore età;
19.3.b  non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;
19.3.c non  aver  riportato  nell’ultimo  decennio,  salvo  riabilitazione,  squalifiche  o  inibizioni sportive  definitive,  complessivamente  superiori  ad  un  anno  da  parte  della  stessa  APEC.,
Federazioni  Sportive  Nazionali,  Discipline  Sportive  Associate,  Enti  di  Promozione  Sportiva o Organismi sportivi internazionali riconosciuti e del CONI.
19.3.d   non   avere   in   essere   controversie   giudiziarie   contro   il   C.O.N.I.,   le   Federazioni Sportive  Nazionali,  le  Discipline  Sportive  Associate  o  contro  altri  organismi  riconosciuti  dal C.O.N.Ì. stesso.
19.4  È ineleggibile chiunque abbia subito una sanzione a seguito dell’accertamento di una violazione   delle   Norme   Sportive   Antidoping   del   CONI   o   delle   disposizioni   del   Codice Mondiale Antidoping WADA; è ineleggibile chiunque abbia come fonte primaria o prevalente di reddito una attività commerciale direttamente collegata alla gestione dell’Associazione.
19.5 Possono candidarsi alle cariche sociali i soci effettivi regolarmente iscritti ed in regola con  il  pagamento  della  quota  sociale  riferita  ai  due  anni  precedenti  l’Assemblea  Elettiva.  I dipendenti ancora in servizio, anche se tesserati come soci effettivi, non possono candidarsi nel Consiglio Direttivo dell’Associazione.
19.6 La mancanza iniziale accertata dopo l'elezione o il venir meno nel corso del mandato anche  di  uno  solo  dei  requisiti  di  cui  ai  punti  precedenti  comporta  l'immediata  decadenza dalla carica.

ART. 20 INCOMPATIBILITÀ
20.1 Tipologia incompatibilità:
20.1. a Tutte le cariche sociali sono incompatibili tra loro.
20.1. b Le cariche di Presidente e di membro del Consiglio Direttivo sono incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal C.O.N.I.
20.2       Chiunque   venga   a   trovarsi,   per   qualsiasi   motivo,   in   una   delle   situazioni   di incompatibilità è tenuto ad optare per Cuna o l'altra delle cariche assunte entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si ha l’immediata automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente.
20.3    Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in una situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati.
20.3.a  Qualora  il  conflitto  d'interessi  sia  limitato  a  singole  deliberazioni  o  atti,  il  soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.

ART. 21 CANDIDATURE
21.1    Coloro  che  intendono  essere  eletti  o  rieletti  come  membri  degli  Organi  statutari dell'Associazione  devono  presentare  la  propria  candidatura  per  iscritto  almeno  20  giorni prima   della   data   prestabilita   per   l'effettuazione   dell'Assemblea,   depositandola   presso   il Segretario che provvederà a renderla pubblica mediante affissione all'albo, almeno 10 giorni prima della celebrazione dell'assemblea.
21.2  I candidati devono essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione delle candidature, salvo le possibili eccezioni riguardanti i Revisori dei Conti ed i componenti degli organi di giustizia che possono essere scelti anche fra non tesserati e tra i soci aggregati.
21.3  Non può essere presentata candidatura per più di una carica associativa.
21.4   Avverso  la  presentazione  di  candidatura  a  qualsiasi  carica  associativa  è  ammesso ricorso    scritto    entro    tre    giorni    dalla    pubblicazione    mediante    affissione    all'albo dell'Associazione  e  notizia  sul  proprio  sito  interne!,  da  presentarsi  al  Giudice  Unico  tramite il deposito dello stesso presso la sede dell'Associazione. Il Giudice Unico deciderà in merito entro i due giorni successivi e ne darà immediata notizia in merito tramite affissione all'albo dell'Associazione e notizia sui sito internet sociale.

ART. 22 PATRIMONIO
22.1  II patrimonio dell'Associazione è costituito:
22.1 .a dalle quote sociali
22.1.b  dagli eventuali contributi e  gettiti, a qualsiasi titolo realizzati, previa accettazione dal Consiglio Direttivo.

ART. 23 ESERCIZIO FINANZIARIO
23.1  L’esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
23.2    II  conto  consuntivo  annuale  deve  essere  deliberato  dal  Consiglio  Direttivo  entro  40 giorni dall'inizio dell’anno successivo alla chiusura dell'esercizio.
23.3      Nei  termini  impartiti  dal  C.O.N.I.  dovrà  essere  trasmesso  allo  stesso  il  Conto Consuntivo    annuale,    approvato    dal    Consiglio    Direttivo    e    dall'Assemblea    Nazionale corredato   con   la   relazione   del   Collegio   dei   Revisori   dei   Conti   e   del   Presidente
.dell'Associazione nel rispetto delle disposizioni di legge.
23.4   II Conto Consuntivo annuale e le relative relazioni dovranno essere pubblicate sul sito sociale ed affisse all'albo presso la sede dell'Associazione a disposizione dei Soci.

ART. 24 MODIFICHE STATUTARIE
24.1       Le  proposte  di  modifica  allo  Statuto,  determinate  e  specifiche,  devono  essere presentate al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno dei soci aventi diritto a voto.
24.2     II  Consiglio,  verificata  la  ritualità  della  richiesta,  indice  entro  60  giorni  l'Assemblea straordinaria, che dovrà tenersi entro i successivi 30 giorni.
24.3      II  Consiglio  Direttivo  può  indire,  su  propria  iniziativa,  ['Assemblea  suddetta  per esaminare e deliberare gli emendamenti che ritenga opportuno sottoporre ad essa.
24.4     II Consiglio, nell'indire l'Assemblea sia su propria iniziativa che su richiesta dei Soci, deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le proposte di modifica.
24.5   Per l'approvazione delle stesse sono necessari almeno i 2/3 dei voti di cui dispongono i partecipanti dell'Assemblea.

ART. 25 SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
25.1   L'Assemblea  straordinaria,  appositamente  convocata  su  richiesta  scritta  e  motivata  di almeno i 4/5 degli aventi diritto al voto, può deliberare lo scioglimento dell'Associazione solo con  il  voto  favorevole  di  almeno  i  4/5  dei  Soci  aventi  diritto  a  voto.  Non  sono  ammesse deleghe.
25.2     Lo  stesso  quorum  è  richiesto  per  la  valida  costituzione  dell'Assemblea  sia  in  prima che in seconda convocazione.
25.3     Con  identica  maggioranza,  verrà  nominato  il  liquidatore  determinandone  i  poteri  e verrà stabilita la destinazione del patrimonio residuo, che potrà essere attribuito al CONI, a Sport e Salute o ad altra organizzazione senza fini di lucro di attività sociale e di pubblica
utilità.

ART. 26 ENTRATA IN VIGORE
26.1   II presente Statuto entrerà in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte del C.O.N.I.
ORARIO DI SEGRETERIA:  
il lunedì, il martedì ed il mercoledì dalla ore 9,30 alle 12.00
IBAN IT36S0569603215000005808X81

Foro Italico
Largo Lauro De Bosis 15, 00135 Roma
email: pensionaticoni@alice.it
tel. 06.3272.3228 -   06-3272.3229
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